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Obbligo GREEN PASS per l’accesso ai luoghi di lavoro

Sono esclusi i cittadini utenti per i quali la normativa non prevede l'obbligo di verifica

Con l’entrata in vigore del DECRETO-LEGGE 21 settembre 2021, n. 127 riguardante le “Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l’estensione dell’ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening” sorge l’obbligo par i lavoratori di avere la certificazione verde, e l’obbligo per il datore di lavoro di verificarla; tali obblighi non sono derogabili per nessuna delle due parti.

A partire dal 15/10/2021 e fino al 31/12/2021 è stato reso obbligatorio il Green Pass per l’accesso ai luoghi di lavoro per tutti i dipendenti nonché per visitatori, partecipanti a riunioni, congressi, conferenze stampa, eventi (comprese celebrazioni civili di matrimoni), Autorità politiche, componenti della Giunta e del Consiglio come pure qualsiasi lavoratore esterno che entri negli uffici comunali per svolgere una attività propria o per conto del suo datore di lavoro (es. addetti alle manutenzioni, alle pulizie, baristi, corrieri, frequentatori corsi di formazione, stage e similari).

SONO ESCLUSI GLI UTENTI

Il Green Pass o certificazione verde è la certificazione digitale e stampabile (cartacea), che contiene un codice a barre bidimensionale (QR Code) e un sigillo elettronico qualificato, ed attesta una delle seguenti condizioni:
·aver fatto la vaccinazione anti COVID-19 (in Italia viene emessa sia alla prima dose sia al completamento del ciclo vaccinale)
·essere negativi al test antigenico rapido (48 ore di validità) o al test molecolare (72 ore di validità)
·essere guariti dal COVID-19 negli ultimi sei mesi

SI AVVISA PERTANTO CHE, PER ACCEDERE AI LOCALI DELL’I.A.C.P. SARA’ NECESSARIO ESSERE IN POSSESSO DELL’APPOSITO GREEN PASS (CERTIFICATO VERDE) CHE DOVRA’ ESSERE ESIBITO AL MOMENTO DELL’ACCESSO IN MANCANZA NON SARA’ POSSIBILE ACCEDERE AGLI UFFICI DELL’I.A.C.P. – FATTA ECCEZIONE PER GLI UTENTI PER I QUALI LA NORMATIVA NON PREVEDE L’OBBLIGO DI VERIFICA

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE
N. 32 DEL 13-10-2021
OGGETTO: MODALITA OPERATIVE PER L’ORGANIZZAZIONE DELLE VERIFICHE SUL
POSSESSO DELLA CERTIFICAZIONE COVID-19, DI CUI ALL’ART. 1 DEL D.L. N. 127 DEL
21 SETTEMBRE 2021
IL DIRETTORE GENERALE F.F.
PREMESSO che con delibere del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 7
ottobre 2020, del 13 gennaio 2021, del 21 aprile 2021 e del 22 luglio 2021 è stato dichiarato e
prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso
all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, sino al 31 dicembre 2011;
VISTO il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020, recante «Adozione dei criteri relativi alle
attività di monitoraggio del rischio sanitario di cui all’allegato 10 del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri del 26 aprile 2020», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
2 maggio 2020, n. 112;
VISTO il decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, recante “Misure urgenti per assicurare lo
svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l’estensione dell’ambito applicativo
della certificazione verde Covid-19 e il rafforzamento del sistema di screening”;
VISTO, in particolare, l’articolo 1, comma 5, del predetto decreto-legge n. 127 del 2021, che prevede
che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica
amministrazione e del Ministro della salute, possono essere adottate linee guida per l’omogenea
definizione delle modalità organizzative delle verifiche sul possesso della certificazione verde COVID-
19;
VISTO il DPCM del 12 ottobre 2021 avente ad oggetto l’approvazione delle “Linee guida in materia
di condotta delle pubbliche amministrazioni per l’applicazione della disciplina in materia di obbligo di
possesso e di esibizione della certificazione verde covid-19 da parte del personale”;
VISTO, in particolare, l’art. 1, comma 5 del D.L. 127/2021, ai sensi del quale “I datori di lavoro di cui al comma VISTA la Delibera consiliare n. 85 del 30/08/2021, con la quale è stato attribuito il ruolo di datore di
lavoro all’Ing. Eugenio Sardo e nominato Direttore Generale facente funzioni, sino al 30/11/2021, nelle
more della definizione della procedura di nomina per l’individuazione del Direttore Generale;
VISTA la Delibera consiliare n. 85 del 30/08/2021,
DATO ATTO che, con nota prot. n. 43778 del 12/10/2021, il Direttore Generale f.f., nella qualità di
datore di lavoro, ha trasmesso alla Dirigente dell’Area Finanziaria, al Medico competente, al RSPP al
RLS e alle RSU dell’Ente, bozza di regolamento sulle modalità per l’organizzazione delle verifiche di
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Protocollo Partenza N. 43861/2021 del 13-10-2021
Doc. Principale – Copia Del Documento Firmato Digitalmente
cui al D.L. 127/2021;
ATTESO CHE il datore di lavoro ha altresì inviato avviso a mezzo email, con nota prot. n. 43777 del
12/10/2021, a tutti i dipendenti, al Consiglio di Amministrazione, al Collegio dei Sindaci, oltre che ai
soggetti già destinatari della comunicazione di cui al precedente punto, del prossimo obbligo di
possesso di certificazione Covid-19 (c.d. “green pass”) per l’accesso al luogo di lavoro e delle modalità
per l’ottenimento dell’eventuale certificato di esenzione, nel rispetto di quanto indicato dalle Linee
guida approvate con DPCM del 12/10/2021;
RITENUTO dover provvedere all’adozione di idonee misure organizzative per la verifica del possesso
del green pass, nonché alla formalizzazione delle nomine del personale addetto a tali adempimenti;
DISPONE
In esecuzione del Decreto-Legge 21 settembre 2021, n. 127, avente ad oggetto “Misure urgenti per
assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l’estensione
dell’ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di
Screening”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 226 del 21-9-2021), a decorrere dal 15 ottobre 2021
fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, ai fini dell’accesso nella sede
dell’Ente, i dipendenti devono essere in possesso ed esibire, su richiesta del personale incaricato, la
certificazione verde Covid-19 (d’ora in avanti “green pass”) di cui all’art. 9, c. 2 del D.L. 52/2021.
Ai fi dell’applicazione del predetto DL 127/2021 emana le seguenti disposizioni operative:
DIPENDENTI
L’obbligo di possesso e di esibizione, a richiesta, del green pass,
riguarda anzitutto il personale dipendente dell’Ente.
Il personale ha facoltà di comunicare, su base volontaria, il
possesso o meno del certificato in questione, indirizzando la
comunicazione al responsabile del Servizio Risorse umane e
organizzazione.
Le disposizioni del D.L. 127/2021 non si applicano ai soggetti esenti
dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione
medica rilasciata secondo i criteri definiti con Circolare del
Ministero della Salute.
Il personale esente è tenuto a comunicare al medico competente
dell’Ente, Dott.ssa Bonura Nicoletta (all’email nicoletta.bonura.it)
la certificazione medica attestante lo stato di esenzione; entro il
14 ottobre: il medico competente avrà cura di dare notizia
dell’idoneità o meno della certificazione ai fini dell’esenzione
medesima all’Ente e al dipendente interessato.
Nel caso in cui il dipendente sia in possesso di certificato di
esenzione per il quale il medico competente dell’Ente ha rimesso
validazione positiva, non potrà essere eseguito alcun controllo,
nelle more dell’adozione del QR code di esenzione, in corso di
predisposizione da parte della autorità statali competenti.
ALTRI DESTINATARI DELL’OBBLIGO DI POSSESSO DEL GREEN PASS
Oltre al personale dipendente dell’Ente, qualunque altro soggetto
ammesso all’accesso ai ns. Uffici – ad eccezione degli utenti –
dovrà essere munito di green pass, ivi inclusi i componenti degli
organi di indirizzo politico e di controllo quali i componenti del
Consiglio di Amministrazione, del Collegio dei sindaci, l’OIV, i
rappresentanti sindacali, i componenti di altri commissioni o collegi
in ogni modo denominati, i tirocinanti, tutti i visitatori che ivi si
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Protocollo Partenza N. 43861/2021 del 13-10-2021
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rechino per lo svolgimento di una attività propria o per conto del
proprio datore di lavoro.
Sono inoltre, a titolo esemplificativo, soggetti all’obbligo di green
pass anche i dipendenti delle imprese che hanno in appalto i servizi
di pulizia o quelli di ristorazione, il personale dipendente delle
imprese di manutenzione che, anche saltuariamente, accedono nei
locali dell’Ente, quello chiamato anche occasionalmente per attività
straordinarie, nonché consulenti e collaboratori, nonché i prestatori
e i frequentatori di corsi di formazione.
Si devono considerare soggetti ad obbligo anche professionisti ed
imprese con i quali sono in essere appalti di lavori, di fornitura di
beni e di servizi.
MODALITÀ DI EFFETTUAZIONE DEI CONTROLLI
Il comma 5 dell’art. 1 del D.L. 52/2021, come modificato dal D.L.
127/2021, prevede che “I datori di lavoro […] definiscono, entro il
15 ottobre 2021, le modalità operative per l’organizzazione delle
verifiche di cui al comma 4, anche a campione, prevedendo
prioritariamente, ove possibile, che tali controlli siano effettuati
al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro”.
Vista l’entità numerica del personale dipendente dell’Ente nonché il
normale accesso scaglionato degli stessi, dalle 7.45 alle 8.45,
l’effettuazione dei controlli è possibile sin dal momento di accesso
al luogo di lavoro. In sede di prima applicazione, si stabiliscono le
seguenti modalità organizzative per l’esecuzione dei controlli di cui
al D.L. 127/2021 sul personale dipendente:
1) i dipendenti che devono accedere alla sede di lavoro devono
entrare singolarmente per la verifica del green pass o
dell’alternativo stato di esenzione, effettuato da parte di
personale interno appositamente nominato;
2) in caso di controllo con esito positivo, il dipendente potrà
timbrare e accedere all’interno dell’ufficio;
3) qualora, al momento dell’accesso, il lavoratore risulti non
essere in possesso del green pass o non rientrare tra quelli
esenti, il personale preposto al controllo vieterà al lavoratore
l’accesso alla struttura invitandolo ad allontanarsi, redigendo
apposito verbale come da modello allegato sub lett. “A”.
Per la prima giornata di applicazione delle presenti disposizioni, i
soggetti esenti, a dimostrazione dell’ottemperanza delle indicazioni
dettate, hanno l’obbligo di autocertificare l’invio della
documentazione sanitaria al medico competente ai fini della
validazione.
Il green pass non è oggetto di autocertificazione.
Il personale di controllo permarrà nei locali di accesso al piano
terra dalle 7.45 alle 8.45. Chi dovesse arrivare oltre tale orario
dovrà recarsi presso l’Ufficio Unico del Personale per il controllo
della regolarità della propria posizione. Solo dopo le opportune
verifiche sarà consentita la timbratura in ingresso.
NOMINA DEL PERSONALE ADDETTO AI CONTROLLI E ALLA RILEVAZIONE DELLE
VIOLAZIONI
Ai fini delle predette verifiche, d’intesa tra i Dirigenti, oltre al
Datore di Lavoro, è nominato il seguente personale, che effettuerà
opportuna turnazione da decidere in sede di prima applicazione delle
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Protocollo Partenza N. 43861/2021 del 13-10-2021
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verifiche:
1)Martinelli Matteo Alessandro;
2)Averna Giuseppe;
3)La Sala Paola;
4)Milazzo Vita;
5)Marino Giuseppe;
6)Scaduto Giovan Battista.
SANZIONI
La violazione delle disposizioni previste dalla normativa, quali
l’accesso negli uffici senza green pass o stato di esenzione, saranno
oggetto di sanzione, irrogata dal Prefetto a seguito dopo l’invio
dell’accertamento delle contestazioni risultanti dai verbali all’uopo
redatti. Sono fatte salve le conseguenze disciplinari secondo i
regolamenti dell’Ente.
Non rappresenta violazione che causa sanzione il mancato possesso di
green pass. Il dipendente in tali condizioni sarà considerato assente
non giustificato e non avrà diritto ad alcuna retribuzione di
carattere fisso e continuativo, né di carattere accessorio o
indennitario.
Le assenze sono considerate servizio non utile a tutti gli effetti.
NOTIFICARE il presenta atto ai dipendenti nominati per l’effettuazione dei controlli e la rilevazione
delle violazioni:
TRASMETTERE il presente atto ai Dirigenti dell’Ente, a tutto il personale, al Consiglio di
Amministrazione, all’O.I.V., al Medico competente, al RSPP, al RLS, alle RSU, alle OO.SS. per
opportuna conoscenza;
PUBBLICARE il presente atto all’Albo Pretorio e darne notizia ai dipendenti anche attraverso
affissione sulla bacheca dell’Ente.
IL DIRETTORE GENERALE F.F.
ING. EUGENIO SARDO
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.21 e 24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.

Allegati